Titolo II›Capo III›Sez. IV

Art. 67

Decisione

In vigore dal 16 set 2022 al 31 dic 2026
1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale. 2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-67

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