Titolo II›Capo III›Sez. IV
Art. 67
79 / 94Decisione
In vigore dal 16 set 2022 al 31 dic 2026
1. Ove ricorrano i motivi di cui all'art. 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.
2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-67