Titolo II›Capo I›Sez. V

Art. 46

Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

In vigore dal 1 gen 2016 al 31 dic 2026
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. 2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata..., con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'. 3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546#art-46

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