Capo VI
Art. 49
AbrogatoNorme abrogate
In vigore dal 1 gen 2027
1. A decorrere dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali sono abrogati gli articoli da 2 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Gli , quarto comma, 13, 13- bis e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, continuano ad applicarsi relativamente alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale fino alla cessazione del suo funzionamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-49