Capo VI

Art. 46

Abrogato

Personale addetto alle segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado soppresse

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il personale in servizio alla data del 1 ottobre 1993 presso le segreterie delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado di primo e di secondo grado previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dalla stessa data al contingente di cui all' e destinato alle commissioni provinciali e regionali nella cui circoscrizione è la residenza di ognuno nei limiti dei posti disponibili. 2. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1995 presso la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è assegnato dal 1 gennaio 1996 al contingente di cui all' e destinato alle commissioni provinciali o regionali aventi sede in Roma. 3. Al personale in servizio presso la segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado centrale spetta, dalla data di entrata in funzione delle nuove corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e comunque nel limite del contingente di cui all', fino alla cessazione dell'attività della stessa il trattamento economico previsto dall'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545#art-46

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