Art. 8
AbrogatoMedicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti
In vigore dal 6 lug 2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;539#art-8