Art. 8 · Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti

Art. 8

Abrogato8 / 14

Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti

In vigore dal 6 lug 2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;539#art-8