Art. 9

Abrogato

Riconoscimento di idoneità di aree marine di Paesi terzi sedi di banchi e di giacimenti naturali o di impianti di allevamento di molluschi bivalvi vivi.

In vigore dal 24 nov 2007
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;530#art-9

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