Art. 4

Abrogato

Procedura di classificazione delle zone di produzione e di stabulazione

In vigore dal 24 nov 2007
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;530#art-4

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Procedura di classificazione delle zone di produzione e di stabulazione (Art. 4 Attuazione della direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.) — Testo vigente | Portale Normativo