Titolo II
Art. 8 bis
Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali
In vigore dal 31 lug 1999
1. Le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all' avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell', nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'.
2. I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell'ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali. L'accesso ai servizi è subordinato all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale.
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate,rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all', dell'accreditamento istituzionale di cui all', nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'. La presente disposizione vale anche per le strutture e le attività sociosanitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502#art-8-bis