Titolo I
Art. 7 sexies
Istituti zooprofilattici sperimentali e Uffici veterinari del Ministero della sanità
In vigore dal 31 lug 1999
1. I servizi veterinari si avvalgono delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La programmazione regionale individua le modalità di raccordo funzionale tra i servizi veterinari delle unità sanitarie locali e gli Istituti zooprofilattici sperimentali per il coordinamento delle attività di sanità pubblica veterinaria, nonché le modalità integrative rispetto all'attività dei Posti di ispezione frontaliera veterinaria e degli Uffici veterinari di con- fine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-30;502#art-7-sexies