Art. 4

Omissione delle indicazioni obbligatorie

In vigore dal 15 gen 1993
1. L'art. 2627 del codice civile è sostituito dal seguente: "2627 (Omissione delle indicazioni obbligatorie). - Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli articoli 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;516#art-4

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