Art. 3
Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi
In vigore dal 15 gen 1993
Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta
di denunzie, comunicazioni, depositi
1. L'art. 2626 del codice civile è sostituito dal seguente:
"2626 (Omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunzie, comunicazioni, depositi). - Agli amministratori, ai sindaci, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di società costituite all'estero che omettono di fare, nel termine stabilito, all'ufficio del registro delle imprese una denunzia, una comunicazione o un deposito, a cui sono dalla legge obbligati, o li eseguono o li fanno eseguire in modo incompiuto, ovvero omettono di richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, nei casi in cui detta pubblicazione è prescritta dal codice, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire due milioni.
La stessa sanzione si applica al notaio nei casi in cui l'obbligo della denunzia, della comunicazione, del deposito o della pubblicazione è posto dalla legge anche a di lui carico.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-29;516#art-3