Art. 2

Clausola finanziaria

In vigore dal 5 dic 1992
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i fondi stanziati sui Capitoli 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia BARUCCI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;448#art-2

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Clausola finanziaria (Art. 2 Accesso del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che espletava attivita' amministrative, contabili e patrimoniali, nelle corrispondenti qualifiche funzionali in relazione alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, a norma dell'art. 5, comma 5, della medesima legge.) — Testo vigente | Portale Normativo