Art. 1

Inquadramento del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia e dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

In vigore dal 5 dic 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, ed in particolare l'articolo 5, comma 5; VISTI l'articolo 19, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e l', comma 2, della legge 18 febbraio 1992, n. 172; ACQUISITO il parere preliminare delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 28 della citata legge n. 395 del 1990; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1992; ACQUISITO il parere definitivo delle predette Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1992; SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto legislativo: (Inquadramento del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia e dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie). 1. Il personale appartenente al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, espletava attività amministrative, contabili e patrimoniali, può chiedere, con domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'accesso ai profili professionali e qualifiche funzionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1988, pubblicato nel s.o. alla G.U. n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la corrispondenza delle attribuzioni e delle mansioni effettivamente svolte. 2. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nelle qualifiche di corrispondente professionalità è disposto previo accertamento dell'attività svolta e su parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente la qualifica cui aspira. A tale personale è attribuito il trattamento economico in godimento, se più favorevole. L'inquadramento è disposto fino alla copertura di non oltre il 30 percento delle relative dotazioni organiche.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;448#art-1

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