Art. 3

In vigore dal 5 dic 1992
1. Gli ufficiali di cui all' vengono inquadrati nelle forze armate o nelle forze di polizia in soprannumero all'organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, con il grado rivestito o con la qualifica corrispondente e con l'anzianità assoluta maturata alla data del trasferimento. 2. Gli ufficiali vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo pari grado o pari qualifica del ruolo ricevente, conservando nei confronti della pari grado del ruolo di provenienza la precedente anzianità relativa. 3. Gli ufficiali transitati conservano, ai fini economici, l'anzianità di servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;447#art-3

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Art. 3 Passaggio ad altri ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia, a norma dell'art. 25, comma 8, della legge 15 dicembre 1990, n. 395. — Testo vigente | Portale Normativo