Art. 3
In vigore dal 5 dic 1992
1. Gli ufficiali di cui all' vengono inquadrati nelle forze armate o nelle forze di polizia in soprannumero all'organico, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa, con il grado rivestito o con la qualifica corrispondente e con l'anzianità assoluta maturata alla data del trasferimento.
2. Gli ufficiali vengono collocati in ruolo dopo l'ultimo pari grado o pari qualifica del ruolo ricevente, conservando nei confronti della pari grado del ruolo di provenienza la precedente anzianità relativa.
3. Gli ufficiali transitati conservano, ai fini economici, l'anzianità di servizio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;447#art-3