Art. 2

In vigore dal 5 dic 1992
1. Gli ufficiali trasferiti assumono lo stato giuridico del personale della forza armata, della forza di polizia o della pubblica amministrazione in cui vengono inquadrati. 2. Il trasferimento alle forze armate, alle forze di polizia, ai ruoli del personale dell'Amministrazione penitenziaria o di altre pubbliche amministrazioni ha luogo secondo l'ordine di anzianità nel ruolo di provenienza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;447#art-2

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