Titolo IICapo I

Art. 36

Diffida

In vigore dal 5 dic 1992
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che contravvenga al divieto previsto dall' viene diffidato dal Ministro di grazia e giustizia, o dal direttore generale da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilità. 2. Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilità sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego. 3. Il relativo provvedimento è adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione. 4. La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida di cui al comma 1 non preclude l'eventuale azione disciplinare.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-36

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