Titolo II›Capo I
Art. 33
Obbligo di residenza
In vigore dal 5 dic 1992
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio cui è destinato.
2. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, può autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.
3. Dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-33