Titolo I
Art. 30 bis
Promozione alla qualifica di ispettore superiore.
In vigore dal 20 feb 2020
1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all', comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
2. Per gli orchestrali il titolo di studio è quello previsto dall', comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 41, comma 12) che "Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-30-bis