Titolo V›Capo I
Art. 130
Disposizione transitoria
In vigore dal 22 feb 1993
1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e già riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità fisica ascrivibili alla 4a o 5a categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, non si applica l', se non a richiesta dell'interessato o in occasione di ulteriori accertamenti medico-legali disposti per l'aggravamento delle infermità preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-130