Titolo I

Art. 15

Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti

In vigore dal 20 feb 2020
1. Agli appartenenti al ruolo dei sovritendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. 2. Al predetto personale sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste dall', ma implicanti un maggiore livello di responsabilità, nonché funzioni di coordinamento di unità operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde. 3. Il personale del ruolo dei sovrintendenti svolge mansioni esecutive anche qualificate e complesse, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale può essere, altresÌ, affidato il comando di più agenti in servizio operativo o di piccole unità operative; collabora con i propri superiori gerarchici e può sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio. 4. Al personale della qualifica di sovrintendente capo sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale e il comando di unità operative presso istituti penitenziari o presso sezioni di istituti penitenziari. 5. Il personale del ruolo dei sovrintendenti, previo apposito corso di specializzazione svolge, in relazione alla professionalità posseduta, anche compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano sei anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui al comma 3, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unità operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio. 5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui comma 5-bis: a) il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a "distinto" o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria; b) il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443#art-15

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