Titolo IIICapo I

Art. 49

Veicoli a trazione animale

In vigore dal 30 giu 1993
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in: a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole. 2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-49

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