Titolo III›Capo I
Art. 48
Veicoli a braccia
In vigore dal 30 giu 1993
1. I veicoli a braccia sono quelli:
a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-48