Titolo IIICapo I

Art. 48

Veicoli a braccia

In vigore dal 30 giu 1993
1. I veicoli a braccia sono quelli: a) spinti o trainati dall'uomo a piedi; b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-48

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