Titolo IV

Art. 139

Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.

In vigore dal 13 ago 2003
1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell' è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-139

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