Titolo IV
Art. 139
146 / 266Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale.
In vigore dal 13 ago 2003
1. Ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell' è rilasciata apposita patente di servizio la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità per il rilascio della patente di cui al comma 1.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285#art-139