Art. 9
In vigore dal 31 mag 1992
1. Nel rispetto dei principi espressi dalla legge n. 142 del 1990, la regione può attribuire con legge alle comunità montane funzioni proprie, comprese quelle ad essa spettanti ai sensi del comma 1 dell'.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-27;282#art-9