Art. 10

In vigore dal 31 mag 1992
1. Nell'applicazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, negli enti locali della Valle d'Aosta deve essere rispettato il carattere bilingue della regione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 aprile 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINAZZOLI, Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali SCOTTI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-27;282#art-10

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