Art. 4
Disposizioni tributarie
In vigore dal 29 feb 1992
1. Ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di cui al comma 1, dell', si applicano le disposizioni di cui all'art. 10-ter, comma 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;86#art-4