Art. 1
Autorizzazione
In vigore dal 1 lug 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 22, comma 1, lettera h), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente la disciplina autorizzatoria e dei controlli relativa agli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari, non rientranti nell'applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE;
Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
Note all'articolo
- Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera j)) che "Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:(...) j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-27;86#art-1