Art. 4

Abrogato

A z i o n i

In vigore dal 1 lug 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Note all'articolo

  • Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera i)) che il presente articolo e' abrogato, ma i commi 1 e 4 continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;84#art-4

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