Art. 3

Abrogato

Capitale della SICAV

In vigore dal 1 lug 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;84#art-3

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Capitale della SICAV (Art. 3 Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV).) — Testo vigente | Portale Normativo