Titolo I

Art. 4

In vigore dal 29 feb 1992
1. L' della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente: " (Partecipazione ai fondi comuni). - 1. Le somme versate dai partecipanti sono investite dalla società di gestione in valori mobiliari, salvo quanto necessario per esigenze di liquidità. la società di gestione assume verso i partecipanti gli obblighi e la responsabilità del mandatario. 2. Ciascun fondo comune costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quello dei partecipanti, nonché da ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. I creditori della società di gestione non possono far valere i loro diritti sul fondo. I creditori dei singoli partecipanti possono far valere i loro diritti esclusivamente sui certificati di partecipazione di questi ultimi. 3. Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di uguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date con provvedimento della Banca d'Italia, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 4. I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta. Nei casi eccezionali precisati nel regolamento, il diritto al rimborso può essere sospeso dalla società di gestione per un periodo non superiore ad un mese. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute, ai fini del rimborso, alla scadenza del periodo stesso. Della sospensione la società informa immediatamente il Ministro del tesoro, la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le competenti autorità dei paesi aderenti alla Comunità economica europea in cui, ai sensi del successivo , comma 5, il fondo commercializza le proprie quote. 5. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia può ordinare la sospensione o la limitazione temporanee dell'emissione delle quote di partecipazione o del rimborso delle quote emesse. 6. Il commissario straordinario previsto dal successivo , secondo comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso , secondo e terzo comma, possono, previa autorizzazione della Banca d'Italia, esercitare, nell'interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo, l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione. Nei confronti degli stessi ciascun partecipante può esercitare l'azione di risarcimento dei danni".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;83#art-4

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