Titolo I

Art. 3

In vigore dal 29 feb 1992
1. Dopo l' della legge 28 marzo 1983, n. 77, sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis (Banca depositaria: compiti e responsabilità). - 1. La custodia del patrimonio del fondo deve essere affidata ad una banca depositaria la quale, inoltre, deve: a) accertare che siano conformi alla legge, al regolamento ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza l'emissione ed il rimborso delle quote, il calcolo del valore delle quote stesse, la destinazione dei redditi del fondo; b) accertare che nelle operazioni relative al fondo la controprestazione le sia rimessa nei termini d'uso; c) eseguire le istruzioni della società di gestione, se non siano contrarie alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza. 2. La banca depositaria è responsabile nei confronti della società di gestione e dei partecipanti di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma precedente. 3. La banca depositaria, ferma restando la sua responsabilità per la custodia del fondo, può depositare la totalità o parte del fondo medesimo presso la Monte Titoli S.p.a. prevista dalla legge 19 giugno 1986, n. 289, e presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia, nonché, previo assenso della società di gestione, presso altri soggetti scelti nell'ambito di categorie individuate, in via generale, dalla Banca d'Italia. 4. La banca depositaria deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito aventi la sede statutaria o, limitatamente alle aziende ed istituti di credito aventi la sede statutaria in uno dei paesi aderenti alla Comunità economica europea, una succursale in Italia, che presentino una adeguata organizzazione aziendale nonché un'ammontare di mezzi patrimoniali non inferiore alla misura che verrà stabilità in via generale dalla Banca d'Italia. 5. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della banca depositaria deve essere pubblicata sui giornali di cui all', lettera h), per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all', comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare, è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia può, in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare. 6. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di gestione e la banca depositaria devono agire in modo indipendente e nell'interesse dei partecipanti. 7. Una banca partecipante al capitale di una società di gestione, in misura superiore al 20 per cento del capitale stesso può assumere l'incarico di banca depositaria dei fondi comuni gestiti dalla società medesima se la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione e coloro che sono preposti alla direzione della società di gestione non svolgono funzioni di amministratore, sindaco o dirigente della banca stessa. Art. 2-ter (Sostituzione della società di gestione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all', secondo comma, la sostituzione della società di gestione deve essere approvata in conformità dell' dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia. Analogamente si procede in caso di fusione o di scissione. 2. L'autorizzazione può essere concessa anche in deroga ai criteri di cui all', comma 2, ove non contrasti con l'interesse dei partecipanti, per esigenze di maggiore efficienza nella gestione dei fondi e nell'articolazione del sistema. 3. La modifica del regolamento del fondo conseguente alla sostituzione della società di gestione deve essere pubblicata sui giornali di cui all', lettera h), per due volte a distanza di quindici giorni. L'efficacia del provvedimento di cui all', comma 3, lettera b), che approva la modifica regolamentare è sospesa fino al trentesimo giorno successivo alla data dell'ultima pubblicazione. La Banca d'Italia può, in casi eccezionali e tenendo conto dell'interesse dei partecipanti, conferire efficacia immediata al provvedimento di approvazione della modifica regolamentare".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;83#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo