Art. 2
In vigore dal 28 feb 1992
1. All'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il numero 10, è aggiunto il seguente numero:
"11. Filati per lavori a maglia (valore in g) composti di fibre naturali (animali, vegetali e minerali), di fibre chimiche e di miscugli di queste fibre: 10, 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1000.
Il valore è la massa secca del filo, alla quale è applicato il tasso di umidità convenzionale fissato dalla legge 26 novembre 1973, n. 883, e successive modificazioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;75#art-2