Art. 1

In vigore dal 28 feb 1992
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 61 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 87/356/CEE del Consiglio del 25 giugno 1987, che modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "3. In deroga a quanto previsto nel comma 1, i filati per lavori a maglia di cui all'allegato I, n. 11, possono essere presentati anche in imballaggi aventi caratteristiche eventualmente diverse da quelle indicate nell' e nell', commi 1 e 2, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, concernente l'adeguamento alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 76/211 relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;75#art-1

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