Art. 5
S a n z i o n i
In vigore dal 28 feb 1992
1. Chiunque fabbrica, immette sul mercato, commercializza, importa od esporta prodotti che, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da farli apparire come prodotti alimentari così da determinare il rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute dei consumatori, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena dell'arresto sino a sei mesi o dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DE LORENZO, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;73#art-5