Art. 3
I n f o r m a z i o n e
In vigore dal 28 feb 1992
1. Qualora si renda necessario ritirare o far ritirare dal mercato prodotti oggetto del presente decreto le autorità competenti di cui all' ne informano il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato fornendo una descrizione del prodotto ed indicando il motivo della decisione adottata o proposta.
Il Ministero della sanità, previa comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornisce le suddette informazioni alla Commissione CEE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-01-25;73#art-3