Art. 6
In vigore dal 5 ott 1991
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contratti già in corso alla data del 1° gennaio 1990, a decorrere dal 1° gennaio 1994.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni di cui all' si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 settembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
DE MICHELIS, Ministro degli
affari esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
CARLI, Ministro del tesoro
BODRATO, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;303#art-6