Art. 5

In vigore dal 5 ott 1991
1. Dopo l'art. 1751 del codice civile è inserito il seguente: "Art. 1751-bis (Patto di non concorrenza). - Il patto che limita la concorrenza da parte dell'agente dopo lo scioglimento del contratto deve farsi per iscritto. Esso deve riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia e la sua durata non può eccedere i due anni successivi all'estinzione del contratto.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-09-10;303#art-5

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