Art. 8
AbrogatoNorme finali
In vigore dal 7 nov 1999
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ha disposto (con l'art. 46, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 39 e 41 si applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1; fino all'entrata in vigore del predetto provvedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;257#art-8