Art. 4

Abrogato

Diritti e doveri degli specializzandi

In vigore dal 7 nov 1999
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 17 AGOSTO 1999, N. 368

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-08;257#art-4

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Diritti e doveri degli specializzandi (Art. 4 Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).) — Testo vigente | Portale Normativo