Art. 3

In vigore dal 28 ago 1991
1. Dopo l'art. 18-bis, introdotto dal presente decreto dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, nonché dall' del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1985, n. 108, è inserito il seguente: "Art. 18-ter. - 1. Al fine di concorrere ad assicurare la libertà e la segretezza delle dichiarazioni di cui agli articoli 18 e 18-bis, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarità eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarità, adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia è legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della libertà e della segretezza delle predette dichiarazioni.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-01;253#art-3

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