Art. 2

In vigore dal 28 ago 1991
1. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, come modificato dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 216, e dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327, nonché dall' del decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1985, n. 108, è inserito il seguente: "Art. 18-bis. - 1. Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui all'art. 18 è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potestà parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potestà sul minore o che lo rappresentano; non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 316, nè l'art. 321 del codice civile. 2. La dichiarazione di appartenenza o aggregazione del cittadino minore di cui al comma 1 è resa su foglio B conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio è collocato in busta rosa chiusa anonima recante indicazione del comune e si applica l'art. 18, comma 4. 3. Coloro che esercitano congiuntamente la potestà parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 2 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-08-01;253#art-2

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Art. 2 Norme per la determinazione della consistenza dei tre gruppi linguistici della provincia di Bolzano a norma dell'art. 89, terzo comma, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. — Testo vigente | Portale Normativo