Art. 22

Abrogato

Disposizioni particolari per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani.

In vigore dal 6 lug 2006
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 APRILE 2006, N. 219

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-05-29;178#art-22

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