Art. 7

Equilibrio finanziario della gestione speciale

In vigore dal 18 dic 1990
1. L'equilibrio finanziario della gestione speciale è garantito dai datori di lavoro di cui all', comma 1, per un periodo pari ad anni 20 a decorrere dal 1› gennaio 1991. 2. Per ciascun datore di lavoro la gestione speciale tiene separata evidenza della quota parte ad esso imputabile delle entrate e delle uscite e della relativa posizione netta, comprensiva degli interessi di cui al comma 4, maturati a debito o a credito. 3. Se nell'anno solare il complesso delle uscite della gestione speciale è superiore alla somma delle entrate e degli eventuali avanzi relativi agli anni precedenti, il disavanzo è posto proporzionalmente a carico di ciascuno dei datori di lavoro che presentano una posizione netta complessiva debitoria, al fine di attuare la garanzia di cui al comma 1. 4. Nel caso di eventuali avanzi complessivi della gestione speciale l'Istituto nazionale della previdenza sociale riconosce alla gestione, per il saldo a credito, interessi pari al saggio medio di rendimento dei capitali provenienti dai fondi e gestioni amministrate dall'Istituto medesimo, garantendo in ogni caso l'interesse legale. 5. Al termine del periodo di cui al comma 1 la gestione speciale è soppressa. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone con proprio decreto il trasferimento delle residue attività patrimoniali all'assicurazione generale obbligatoria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 novembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro DONAT CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;357#art-7

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