Art. 6

Convenzioni con l'INPS per l'erogazione diretta e complessiva della pensione da parte del datore di lavoro

In vigore dal 18 dic 1990
Convenzioni con l'INPS per l'erogazione diretta e complessiva della pensione da parte del datore di lavoro 1. Il pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi dell', è effettuato per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dagli enti creditizi di cui all' ovvero dalle società da essi risultanti ai sensi dell' della legge 30 luglio 1990, n. 218, previa stipulazione di apposita convenzione, che deve prevedere il pagamento delle pensioni alla stessa scadenza di quelle erogate dagli originari fondi o enti nonché sistemi di conguaglio fra le somme per prestazioni erogate per conto dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e i contributi allo stesso dovuti. 2. Il soggetto erogatore ai sensi del comma precedente è sostituto d'imposta a norma dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 600.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;357#art-6

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Convenzioni con l'INPS per l'erogazione diretta e complessiva della pensione da parte del datore di lavoro (Art. 6 Disposizioni sulla previdenza degli enti pubblici creditizi.) — Testo vigente | Portale Normativo