Titolo IV

Art. 17

Attività

In vigore dal 18 dic 1990
1. Alle società bancarie risultanti dalle operazioni di cui all' non si applicano le norme che disciplinano l'organizzazione degli enti originari. 2. Tali società possono continuare ad esercitare, in conformità del progetto approvato ai sensi dell', le attività che gli enti originari erano abilitati a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, in conformità della relativa disciplina. Le attività che ciascuna società bancaria può esercitare devono essere indicate negli statuti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-11-20;356#art-17

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