Art. 2

In vigore dal 20 ott 1990
1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 243 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole "delle indagini preliminari." è eliminato il punto e sono aggiunte le seguenti: "; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-17;293#art-2

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