Art. 1

In vigore dal 20 ott 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 242, 243 e 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale; Visto l'articolo 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 1990; Visto il conforme parere reso in data 9 ottobre 1990 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'articolo 8 della citata legge n. 81 del 1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1990; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; E M A N A il seguente decreto legislativo: . 1. L'articolo 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come modificato dall' del decreto legislativo 12 aprile 1990, n. 77, è così ulteriormente modificato: a) al comma 2, le parole "entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del codice" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1990"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) del codice, alla data del 31 dicembre 1991, il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 372 del codice abrogato, il giudice istrutture pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio."; c) al comma 4, le parole "se alla scadenza del termine di dodici mesi previsto dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "se alla data del 31 dicembre 1990". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Per il nuovo testo degli articoli 242, 243 e 244 del D.Lgs. n. 271/1989 si vedano, rispettivamente, le note agli . - Il testo degli articoli 7 e 8 della legge n. 81/1987 è il seguente: "Art. 7. - 1. Entro tre anni dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il Governo della Repubblica può emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli su conforme parere della commissione prevista dall'art. 8, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria. Art. 8. - 1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni sul processo penale ad una commissione composta da venti deputati e da venti senatori scelti, rispettivamente, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento. 2. La commissione esprime il proprio parere entro novanta giorni dalla ricezione, indicando specificatamente le eventuali disposizioni che non ritiene corrispondenti alle direttive della legge di delega. 3. Il Governo nei sessanta giorni successivi, esaminato il parere o i pareri di cui al comma 2, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alla commissione per il parere definitivo sull'intiero testo, parere che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. 4. Il Governo procede all'approvazione definitiva delle nuove disposizioni sul processo penale entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-17;293#art-1

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